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ART. 71 Altri redditi [n.d.r. ex art. 85]

Ultimo aggiornamento del:

1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1

dell’articolo 81 [67, n.d.r.] costituiscono reddito

per l’ammontare percepito nel periodo di imposta,

ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione

derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.

2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1

dell’articolo 81 [67, n.d.r.] sono costituiti dalla differenza

tra l’ammontare percepito nel periodo di

imposta e le spese specificamente inerenti alla loro

produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere

h) e h-bis) del predetto articolo 81 [67, n.d.r.] sono

determinate a norma dell’articolo 54 [86, n.d.r.].

2 bis. In deroga alla disposizione di cui al comma

2, per le operazioni di cui all’articolo 67, comma 1,

lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono

le attività di cui all’articolo 29 [32, n.d.r.], eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto

articolo, si applicano le percentuali di redditività

di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 56-bis. Le

disposizioni del presente comma non incidono

sull’esercizio della delega legislativa di cui alla

legge 7 aprile 2003, n. 80.

4. April 2025

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